14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2335 del 19 agosto 1964
Posted at 17:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per l’indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile, la legge [ art. 476 c.p.c. e art. 154 disp. att. c.p.c. ] prevede soltanto la irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposta la formula, per cui tale apposizione costituisce una semplice irregolarità che, di per sé, non invalida l’esecuzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]