14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1622 del 19 settembre 1970
Testo massima n. 1
La circostanza che la copia spedita in forma esecutiva del titolo esecutivo risulti rilasciata, anziché a favore dell’avente diritto, a favore di altro soggetto [ nella specie, la copia munita della formula esecutiva risultava rilasciata a favore della curatela di un fallimento, anziché a favore del cessionario delle attività fallimentari, il quale era stato assistito in causa dallo stesso procuratore ad litem della curatela ], costituisce una mera irregolarità, che deve essere fatta valere nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo medesimo.
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