14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 477 del 22 febbraio 1971
Posted at 17:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile costituisce una semplice irregolarità, che importa soltanto l’irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposto la formula e non legittima per sé l’opposizione agli atti esecutivi.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]