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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 477 del 22 febbraio 1971

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 477 del 22 febbraio 1971

Testo massima n. 1

L’indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile costituisce una semplice irregolarità, che importa soltanto l’irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposto la formula e non legittima per sé l’opposizione agli atti esecutivi.

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