14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9902 del 12 novembre 1996
Testo massima n. 1
Per il disposto dell’art. 339 comma terzo c.p.c., nel testo di cui all’art. 5 legge 30 luglio 1984, n. 399, le sentenze del Conciliatore sono ricorribili per Cassazione quali sentenze pronunciate in unico grado e, quindi, esecutive di diritto ai sensi dell’art. 373 c.p.c. Pertanto è esclusa la necessità di un provvedimento giudiziale che attribuisca alla sentenza l’esecutività e che per l’apposizione della formula esecutiva debbano ricorrere delle condizioni richieste nel caso di sentenze appellabili [ dichiarazione di provvisoria esecuzione; notificazione della sentenza ].
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