14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1625 del 16 febbraio 1998
Posted at 17:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza [ art. 475 c.p.c. ], onde procedere ad esecuzione forzata [ art. 479 c.p.c. ], è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell’originale, apponga sulla copia il sigillo [ art. 153 att. c.p.c. ], attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici [ art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 14 ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]