Cass. civ. n. 1625 del 16 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.p.c.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.p.c.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 att. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 14).