14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5307 del 29 maggio 1998
Posted at 16:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’acquirente di un appartamento di un edificio in condominio non può dolersi di non essere stato invitato a partecipare all’assemblea che ha deliberato in merito alle spese condominiali, finché non abbia notificato o almeno comunicato, essendo il relativo onere a suo carico, l’avvenuto passaggio di proprietà.
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