14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18661 del 6 agosto 2013
Testo massima n. 1
Proposta, ai sensi dell’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la domanda di ripetizione di indebito in relazione a canoni di locazione pagati in misura superiore a quella legale, il giudice, anche se richiesto da parte attrice, ma in assenza di adesione del convenuto, non ha il potere di scindere il giudizio sull’insussistenza dell’obbligo di pagamento – che costituisce il mero antecedente logico e non l’oggetto di autonoma domanda – da quello sulla verificazione e quantificazione delle somme che si assumono corrisposte in eccedenza, ma deve accogliere o rigettare la domanda a seconda della prova in merito alla fondatezza o meno della stessa in tutti i suoi fatti costitutivi.
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