14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13419 del 29 ottobre 2001
Testo massima n. 1
Nel giudizio di merito instaurato con l’apertura della fase rescissoria dell’opposizione tardiva alla convalida di sfratto, disciplinato dal rito delle locazioni, il locatore – opposto [ che assume, o meglio conserva la veste sostanziale di attore ] ha facoltà di modificare la propria domanda, formulata con l’atto di intimazione di licenza o di sfratto, entro il limite dell’art. 420, comma primo, c.p.c. [ che consente la modifica delle domande già enunciate, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice ], mentre è da ritenersi esclusa la possibilità di proporre una domanda nuova rispetto a quella formulata con l’atto di intimazione.
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