14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12730 del 23 maggio 2013
Testo massima n. 1
Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, qualora la difesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nel giudizio di primo grado, sia stata assunta da un funzionario della stessa Amministrazione ovvero, in base ad eventuale convenzione, da un avvocato dell’I.N.P.S. [ come consentito dall’art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326 ], la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione [ quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado ] vanno effettuate nei confronti dei funzionari o avvocati incaricati della difesa, a norma dell’art. 330 cod. proc. civ.
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