14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3116 del 17 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Agli interessi sui ratei arretrati dei crediti previdenziali e assistenziali maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente all’entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 si applica il termine di prescrizione decennale, dovendosi però cumulare per i ratei anteriori la rivalutazione monetaria, mentre per quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1991 [ per i quali opera l’alternatività degli accessori previsti dalla normativa suddetta ] l’importo degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al beneficiario della prestazione per il maggior danno dalla diminuzione del valore del credito.
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