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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8533 del 12 aprile 2006

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8533 del 12 aprile 2006

Testo massima n. 1

In tema di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici erogati successivamente al centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa e di prescrizione del relativo credito, il termine decennale non può rimanere sospeso in pendenza del procedimento amministrativo, per essere i casi di sospensione della prescrizione tassativamente indicati dalla legge, insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazioni estensive. Sotto il primo profilo, nessuna efficacia può riconoscersi alla previsione sospensiva dell’art. 97 del R.D.L.n. 1827 del 1935, trattandosi di disposizione – contenuta nella disciplina dei ricorsi, ivi prevista all’interno del titolo terzo [ “ricorsi e controversie” ] – abrogata, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, a seguito dell’intervenuta nuova regolamentazione dell’intera materia del «contenzioso amministrativo» ad opera, dapprima, del D.P.R. n. 639 del 1970 [ artt. 44-46, inseriti all’interno del titolo terzo «ricorsi e controversie in materia di prestazioni» ] e, poi, della legge n. 88 del 1989 [ art. 46, intitolato «contenzioso in materia di prestazioni», che al comma primo ha abrogato la precedente disciplina dettata dagli artt. 44-47 del D.P.R. n. 638 del 1970 cit. ]; sotto il secondo profilo, non può assumere rilievo che in altri procedimenti contenziosi relativi al riconoscimento di prestazioni analoghe la legge preveda la sospensione della prescrizione [ cfr. art. 111 D.P.R. n. 1124 del 1965 ]. Peraltro, la stessa previsione di improcedibilità della domanda giudiziale prima della definizione del procedimento amministrativo e del decorso dei termini all’uopo fissati, è destinata ad operare esclusivamente in relazione alla proposizione della domanda giudiziale, non potendo incidere sulla determinazione del decorso della prescrizione in esame, atteso che il diritto agli accessori, in caso di ritardo nell’erogazione della prestazione, può essere fatto valere al centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, mentre la «procedimentalizzazione» delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto e non costituisce un impedimento al suo esercizio.

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