14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11048 del 22 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall’art. 429, comma 3, c.p.c. – nei quali rientrano, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, anche i crediti previdenziali – in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l’estinzione parziale dell’obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull’importo e per il periodo prima precisato; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l’importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale; né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall’art. 1283 c.c., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo.
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