14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11729 del 11 novembre 1995
Testo massima n. 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991, n. 156 che ha esteso ai crediti previdenziali la disciplina della rivalutazione automatica del credito di cui all’art. 429, terzo comma, c.p.c. [ sia pure con decorrenza dal momento del verificarsi delle condizioni legali di responsabilità dell’ente debitore, vale a dire dalla data di rigetto della domanda di pensione ovvero dal centoventesimo giorno successivo alla sua presentazione ] la rivalutazione monetaria afferente ai crediti previdenziali, così come quella relativa ai crediti di lavoro, costituisce una componente fluttuante del complessivo credito cui attiene, partecipando alla natura dello stesso; n e consegue che il credito per rivalutazione monetaria soggiace al medesimo regime del credito previdenziale al quale accede anche per quanto attiene la disciplina del termine prescrizionale, il quale ha durata quinquennale, ai sensi dell’art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per quanto concerne i ratei già liquidati e posti in pagamento dall’Istituto erogante, ma non riscossi dall’assicurato, mentre ha durata decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., nel caso di ratei di pensione scaduti ma non ancora liquidati né posti in pagamento, atteso che con sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1989, n. 283 è stato dichiarato illegittimo l’art. 11 della L. 11 marzo 1988, n. 67 a norma del quale la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 129 doveva applicarsi anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
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