Cass. civ. n. 3247 del 05 febbraio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Licenziamento illegittimo - Tutela indennitaria ex art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Indennità di mancato preavviso - Spettanza - Fondamento.


La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18508 del 2016

Normativa correlata

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.