14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11116 del 12 dicembre 1996
Testo massima n. 1
In base al principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione non possono investire questioni che non siano state proposte innanzi al giudice di merito e la cui soluzione implicherebbe nuovi accertamenti di fatto, è inammissibile l’impugnazione davanti al giudice di legittimità diretta a contestare il riconoscimento da parte del giudice di merito della rivalutazione in cumulo con gli interessi in caso di ritardato pagamento di prestazioni assistenziali, per violazione dell’art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 [ il quale determina un nuovo contenuto del credito per prestazioni previdenziali nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento ], se nei gradi di merito — pur successivamente all’entrata in vigore di detta norma — il riconoscimento della rivalutazione sia stato contrastato sulla base della tesi della applicabilità dell’art. 442 c.p.c. ai soli crediti di natura previdenziale, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, e non anche ai crediti di natura assistenziale, come invece riconosciuto da Corte cost. n. 196 del 1993 [ nella specie posta a base della sentenza di appello ].
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