14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10355 del 21 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria prevista dall’art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, non rileva — come si evince dalla lettera della disposizione — la natura previdenziale [ e non retributiva ] delle prestazioni, ma la circostanza che l’erogazione delle stesse sia posta a carico di «enti gestori di forme di previdenza obbligatoria». Pertanto la relativa norma trova applicazione anche con riferimento all’indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato O.P.A.F.S. [ Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato ], che apparteneva a tale categoria di enti, avuto riguardo alle sue finalità e alle sue modalità di finanziamento. D’altra parte l’art. 21 della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato ha mantenuto fermo il trattamento previdenziale e pensionistico dei dipendenti in atto al momento della sua entrata in vigore e quindi anche la gestione O.P.A.F.S., quanto meno fino alla soppressione dell’ente in esecuzione della deliberazione del C.I.P.E. 12 agosto 1992 di trasformazione dell’Ente in società per azioni.
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