14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12023 del 8 agosto 2003
Testo massima n. 1
La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; pertanto, dovendo pure tale credito mantenere il suo contenuto economico fino al momento del pagamento, è legittimo, con riferimento a credito anteriore all’introduzione della disciplina di cui all’art. 16 legge n. 412 del 1991 e all’art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994, il cumulo tra interessi e rivalutazione.
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