14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11442 del 1 novembre 1995
Testo massima n. 1
Quando prima della domanda giudiziale è già intervenuto il provvedimento di liquidazione di un credito previdenziale, dalla sua data decorre immediatamente la rivalutazione, senza necessità di ulteriori domande, sino all’effettivo pagamento del credito, in quanto si verificano dal momento di detta liquidazione «le condizioni legali di responsabilità dell’istituto o ente debitore per il ritardo dell’adempimento», cui fa riferimento il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 [ nella specie i ritardi si erano integralmente consumati prima della entrata in vigore dell’art. 16 della L. n. 412 del 1991 ].
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