14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1112 del 20 gennaio 2005
Testo massima n. 1
La regola per cui la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito assistenziale che deve essere liquidata anche d’ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di specifica domanda del creditore — e per i crediti sorti anteriormente all’introduzione della disciplina di cui all’art. 16 legge n. 412 del 1991, va cumulata con gli interessi legali — va coordinata con le norme che concernono la formazione del giudicato. Ne consegue che, ove la sentenza di primo grado abbia negato, sia pure implicitamente, il diritto alla rivalutazione, è indispensabile, onde impedire che il giudicato precluda al giudice di secondo grado l’esercizio del potere ufficioso, l’impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, il gravame proposto dalla controparte, atteso che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all’ambito dell’impugnazione secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum e stante la vigenza del divieto di reformatio in peius della sentenza in danno dell’unico impugnante.
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