14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5895 del 26 giugno 1996
Testo massima n. 1
Dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo; ne consegue che l’inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l’inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il 1° gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all’art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in base alla quale l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito; con l’ulteriore conseguenza che la nuova disciplina — la quale, eliminando l’indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 — non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991.
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