14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6127 del 7 luglio 1997
Testo massima n. 1
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettanti sui crediti pecuniari relativi a prestazioni previdenziali vanno dal giudice determinati — come gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro ai sensi dell’art. 429, terzo comma, c.p.c. — sugli importi lordi, comprensivi delle ritenute fiscali e contributive, tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 [ dichiarativa della parziale illegittimità dell’art. 442 c.p.c. ] ha sostanzialmente parificato il trattamento dei crediti per prestazioni previdenziali a quello dei crediti di lavoro estendendo ai primi, tranne che per quanto concerne la decorrenza [ e salvo il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione introdotto per i crediti previdenziali dall’art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 ] il meccanismo di rivalutazione automatica di cui all’art. 429, terzo comma, sopra citato.
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Testo massima n. 2
Nei crediti per prestazioni previdenziali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito e quindi, nel caso in cui venga corrisposto in ritardo il solo capitale, sull’importo per la rivalutazione, calcolato con riferimento all’epoca di tale pagamento, maturano dalla stessa data rivalutazione e di interessi così come previsto per i crediti previdenziali. Invece gli interessi non formano parte del capitale e quindi l’importo a tale titolo maturato all’epoca del pagamento del capitale non è suscettibile di rivalutazione e non produce nuovi interessi se non alle condizioni di cui all’art. 1283 c.c.
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