14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13386 del 7 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità degli enti previdenziali per il ritardato pagamento delle prestazioni agli assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di lavoro ex art. 429 c.p.c., prescinde dalla imputabilità del ritardo a colpa del debitore, con l’unica differenza costituita dalla concessione all’ente previdenziale di un termine di 120 giorni dalla domanda per provvedere alla liquidazione del credito previdenziale. [ Nella specie, il termine decorreva dalla presentazione della domanda all’ente previdenziale jugoslavo, ai sensi della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell’Accordo amministrativo del 1958, essendo inapplicabile ratione temporis la nuova disciplina di cui all’art. 17 legge n. 335 del 1995, che ha stabilito la decorrenza del termine dalla data di ricevimento in Italia della domanda di pensione ].
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