14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9583 del 2 luglio 2002
Testo massima n. 1
Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l’obbligo dell’Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall’imputabilità soggettiva del ritardo nell’adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall’art. 38 della Costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all’art. 429, terzo comma, c.p.c. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore.
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