14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4775 del 6 marzo 2006
Testo massima n. 1
La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta [ anche in dipendenza dal suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione ] costituisce l’oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale [ art. 2033 c.c. ] e resta assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 1224 c.c., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento, restando invece inapplicabili, all’indicata obbligazione restitutoria, le norme circa il cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria, stante la radicale difformità rispetto agli stessi, la quale rende manifestamente infondati, al riguardo, i dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 Cost.
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