14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10512 del 9 agosto 2000
Testo massima n. 1
Nelle controversie promosse nei confronti dell’Inail per il conseguimento di prestazioni assicurative il ricorso introduttivo deve ritenersi validamente indirizzato e notificato al direttore della sede dell’Istituto nel capoluogo della circoscrizione del tribunale ove si trovi la residenza dell’attore, purché egli sia munito di ampia e generica delega del presidente, secondo le previsioni dell’art. 2 del R.D.L. n. 1033 del 1933 [ nel testo sostituito dall’art. 1 del D.L.C.P.S. n. 438 del 1947 ], idonea a conferirgli il potere di rappresentare l’Istituto medesimo. Ugualmente valido deve ritenersi il ricorso notificato all’Inail, sede provinciale, in persona del suo legale rappresentante «pro-tempore», atteso che con quest’ultima espressione deve intendersi la persona fisica del presidente dell’Istituto [ nel caso di mancato rilascio della delega di cui sopra ] ovvero il direttore della sede periferica [ nella diversa ipotesi di rilascio della stessa ], costituendo fatto interno dell’Istituto, al quale l’assicurato rimane del tutto estraneo, l’esercizio diretto della rappresentanza processuale da parte del presidente ovvero la delega di tale rappresentanza ai direttori di sede.
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