14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17971 del 2 agosto 2010
Testo massima n. 1
La domanda di mero accertamento della natura professionale dell’infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa [ in assenza di una inabilità permanente residuata e indennizzabile ] sono inammissibili, risolvendosi in richieste di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi [ salvo casi eccezionali ] con il raggiungimento dell’effetto giuridico tipico, cioè con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Nè può ritenersi che la natura lavorativa dell’infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell’art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall’esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]