Cass. civ. n. 3139 del 21 novembre 1973

Testo massima n. 1


Ciascun condomino può prendere l'iniziativa di convocare l'assemblea soltanto nel caso di mancanza e non anche in quello di impedimento dell'amministratore. La deliberazione dell'assemblea, convocata su iniziativa di un condomino nel caso di impedimento dell'amministratore, è annullabile.