14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15719 del 8 novembre 2002
Testo massima n. 1
Le controversie promosse dai dipendenti ferroviari collocati a riposo dopo l’entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 al fine di ottenere una nuova determinazione del trattamento di quiescenza sulla base del diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata riguardano la materia pensionistica in quanto, ai fini della relativa decisione, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della diminuzione dell’integrità psico-fisica del lavoratore si esplica solamente al fine di valutarne gli effetti per la riliquidazione della pensione. Esse, pertanto, in base all’art. 386 c.p.c. — secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell’oggetto della domanda, verificato alla stregua del petitum sostanziale — sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti la quale non ha subito, in materia, alcuna modificazione né per effetto della trasformazione dell’Azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato [ disposta dalla citata legge n. 210 del 1985 ] con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri né in conseguenza della successiva trasformazione dell’Ente in società per azioni. Infatti, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato il quale, ai sensi dell’art. 210, ultimo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]