14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3195 del 14 febbraio 2007
Testo massima n. 1
La domanda proposta da ex dipendenti pubblici [ nella specie del Ministero della Pubblica Istruzione ] nei confronti dell’Inpdap, diretta alla dichiarazione del diritto al beneficio pensionistico di cui all’art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, in conseguenza dell’avvenuta prestazione del servizio in ambiente esposto all’amianto, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei onti, poiché inerisce una controversia sulla misura della pensione, che involgendo la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di detta misura, senza alcuna possibilità che, la decisione del giudice contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi al trattamento economico, in relazione ai quali l’esame di tale giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione.
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