14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7263 del 5 agosto 1994
Testo massima n. 1
Nelle controversie relative al pagamento di contributi previdenziali, promosse dall’Inps nei confronti di enti pubblici non economici, l’esistenza del rapporto di lavoro [ subordinato ], costituente il presupposto del rapporto previdenziale, può essere accertata incidenter tantum [ siccome questione pregiudiziale ] dal giudice ordinario, il quale deve invece sospendere la propria pronuncia sul credito previdenziale, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla sussistenza [ o no ] del rapporto di pubblico impiego [ c.d. causa pregiudiziale ], nel caso in cui l’ente pubblico convenuto, non limitandosi a contestare tale rapporto, abbia manifestato, esplicitamente o implicitamente, la volontà di ottenere l’accertamento circa l’esistenza o non del rapporto predetto con efficacia di giudicato.
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