Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13060 del 5 giugno 2007

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13060 del 5 giugno 2007

Testo massima n. 1

La domanda proposta dall’Inpdap di rimborso degli interessi legali versati ad ex dipendenti per il ritardo nella corresponsione della indennità di fine rapporto, ha causa petendi nel rapporto contributivo fra il medesimo ente previdenziale e l’Amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza in ordine alla controversia relativa al rimborso dei predetti interessi legali per il menzionato ritardo, i quali, essendo previsti dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 79 del 1997 convertito nella legge n. 147 del 1997, non sono qualificabili come interessi moratori, ma hanno la stessa natura previdenziale del credito principale, sicché la controversia appartiene alla competenza del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze