14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 22730 del 11 dicembre 2012
Testo massima n. 1
In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall’INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l’opposizione sia proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta – in forza del rinvio operato dall’art. 618 bis, primo comma, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro – al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente ex art. 44, terzo comma, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.
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