14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4065 del 22 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative, che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo, non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e sono pertanto devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, a seconda che le situazioni giuridiche maturate [ le quali si ricollegano alla cessazione del rapporto ] siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina dell’art. 45, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001.
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