14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3747 del 29 marzo 1995
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio d’appello ai sensi dell’art. 441 c.p.c., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell’articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste un vizio di nullità relativa, che è sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.
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