14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1515 del 12 febbraio 1988
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di convocazione dell’assemblea condominiale, le modalità per il relativo avviso [ art. 1105 c.c. ], che siano prescritte dal regolamento di condominio allo scopo di rafforzare la garanzia della preventiva convocazione di tutti i condomini, devono essere osservate al pari della disciplina legale nei confronti di ciascun condomino, con la conseguenza, in caso di violazione, dell’annullabilità delle deliberazioni così viziate.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]