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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5345 del 8 giugno 1996

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5345 del 8 giugno 1996

Testo massima n. 1

Se nel corso del giudizio di primo grado siano stati nominati, in tempi successivi, due consulenti d’ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice di appello [ come quello di primo grado ] può seguire il parere dell’uno o dell’altro o anche discostarsi da entrambi, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, e salva, pertanto, l’esperibilità di un’ulteriore indagine tecnica, la quale è opportuna, se non addirittura indispensabile, in ipotesi di notevole divergenza delle consulenze già espletate.

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