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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4029 del 3 aprile 1993

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4029 del 3 aprile 1993

Testo massima n. 1

Nel rito del lavoro, deve considerarsi processualmente tempestiva la riassunzione del giudizio in sede di rinvio effettuata con ricorso depositato entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione, non rilevando ai fini della validità dell’atto riassuntivo l’eventuale nullità della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, compiuta senza l’osservanza del termine minimo a comparire.

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