14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4849 del 18 maggio 1994
Testo massima n. 1
Nel rito speciale del lavoro, la nullità della notificazione dell’atto di appello per violazione del termine stabilito dall’art. 435, terzo comma è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 291, primo comma c.p.c. e quindi per effetto della costituzione della parte appellata, ovvero, in alternativa, mediante valida rinnovazione della notificazione da espletare nel termine perentorio all’uopo assegnato, salvo tuttavia, quanto alla prima ipotesi, e sempre che l’appellato, nel costituirsi in giudizio abbia lamentato la lesione dell’intervallo minimo che deve intercorrere fra la data della notificazione e quella dell’udienza, l’obbligo del tribunale di fissare altra udienza di discussione, in guisa tale da ripristinare il termine violato.
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