14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1093 del 3 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, l’inosservanza del termine dilatorio a comparire [ cosiddetto spatium deliberandi ] previsto dall’art. 435, terzo comma, c.p.c. non determina nullità dell’atto contenente l’editio actionis, o inammissibilità o improcedibilità del gravame, ma comporta solo una nullità della notifica, sanabile, con effetto ex tunc, dalla costituzione dell’appellato o, in mancanza, dalla fissazione di una nuova udienza e dalla rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291, primo comma, c.p.c., dovendo distinguersi fra nullità attinenti all’editio actionis ed alla vocatio in ius ed essendo ingiustificato riferire la sanatoria prevista da tale norma con formula assai ampia [ «un vizio che importi nullità della notificazione» ] solo alle ipotesi di nullità previste dall’art. 160 dello stesso codice.
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