14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 521 del 18 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Il termine di venticinque giorni che nel rito del lavoro deve intercorrere, a norma dell’art. 435, terzo comma, c.p.c., tra la notificazione del ricorso in appello con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione e l’udienza stessa è posto nell’interesse dell’appellato e quindi l’appellante, in caso di sua inosservanza, non può far valere la nullità della successiva trattazione. [ Nella specie era stata disposta una più ravvicinata comparizione delle parti in connessione con la richiesta da parte dell’appellante di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. e poi nel giorno fissato si era tenuta una rituale udienza di discussione dell’appello ].
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