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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12548 del 11 dicembre 1997

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12548 del 11 dicembre 1997

Testo massima n. 1

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, solo dalla data dell’avvenuta comunicazione del deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza inizia a decorrere il termine per la notifica all’appellato, e tale principio non tollera eccezioni neppure nei casi in cui l’udienza di discussione venga fissata molto tempo dopo la proposizione dell’appello; peraltro, anche nell’ipotesi in cui l’appellante, pur ritualmente avvertito, ometta la notifica del ricorso e del decreto, non si verifica alcuna decadenza dall’impugnazione [ perfezionatasi col deposito del ricorso nel termine di legge ], dovendo in tal caso il giudice assegnare all’appellante un ulteriore termine [ perentorio ] per la notifica, previa fissazione di altra udienza.

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