14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1729 del 18 febbraio 1998
Posted at 17:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro il termine assegnato dal giudice all’appellante ex art. 435 c.p.c. in relazione all’art. 421 ed all’art. 291 primo comma c.p.c., per il rinnovo della notificazione del ricorso in appello che si presenti inesistente o viziata, ha carattere perentorio, con la conseguenza che l’omesso rinnovo della notificazione comporta in caso di mancata costituzione dell’appellato l’inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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