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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13105 del 8 settembre 2003

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13105 del 8 settembre 2003

Testo massima n. 1

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, qualora sia stato proposto validamente appello con il deposito nei termini di legge del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, qualora il giudice d’appello rilevi un vizio della notificazione del ricorso e lo indichi all’appellante, ex art. 421 c.p.c., fissando una nuova udienza di discussione, ma omettendo di indicare il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il termine per la rinnovazione della notificazione è implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all’udienza fissata, il rispetto del termine di comparizione. Pertanto, deve ritenersi tempestiva la rinnovazione della notificazione effettuata, pur in mancanza di un termine perentorio, con anticipo superiore al termine a comparire [ nel caso di specie, in particolare, con anticipo superiore ai termini per comparire di cui all’art. 435, comma 3, c.p.c.

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