14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8685 del 31 maggio 2012
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435, comma secondo, c.p.c., per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che, come precisato dalla Corte Cost., ord. N. 60 del 2010, resti garantito all’appellato uno “spatium deliberandi” non inferiore a quello legale prima dell’udienza di discussione affinché questi possa approntare le sue difese, e purché non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell’udienza, sulla ragionevole durata del processo. [ Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione del principio su esteso al caso in cui l’appellante aveva chiesto – dopo oltre un mese dal decreto presidenziale di fissazione dell’udienza – l’anticipazione della stessa, provvedendo a notificare il ricorso ed il nuovo decreto oltre il termine di dieci giorni, computati dal nuovo decreto, ma ben otto mesi prima dell’udienza ].
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