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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18618 del 5 agosto 2013

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18618 del 5 agosto 2013

Testo massima n. 1

Nel rito del lavoro, non può dichiararsi l’improcedibilità dell’appello nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente depositato, completo in ogni sua parte, nel termine previsto dalla legge, e tuttavia sia stata notificata alla controparte una copia mancante di alcune pagine, nonostante l’attestazione della cancelleria di corrispondenza all’originale, dovendosi in tal caso ordinare la rinnovazione della notifica dell’atto, nell’esercizio di un potere che non si pone contro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dettato dall’art. 111, comma secondo, Cost., il quale va coordinato con il principio del giusto processo sancito dal medesimo articolo, nonché con il diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione, che impongono di considerare ammissibili soluzioni, quali ad esempio la concessione di un nuovo termine, che implichino un allungamento contenuto della durata del singolo processo, ma che evitino interpretazioni formalistiche delle regole di procedura ostative all’esame nel merito dei ricorsi, determinando l’instaurazione di un nuovo processo.

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