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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8125 del 3 aprile 2013

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8125 del 3 aprile 2013

Testo massima n. 1

Nel procedimento di lavoro in grado d’appello, il termine che il giudice, qualora constati la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, deve assegnare all’appellante per rinnovare la notifica ha carattere perentorio, sicché, ove esso non sia osservato, l’appello diviene inammissibile, anche se l’appellato, per effetto della rinnovata notifica, si è costituito in giudizio.

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