14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6094 del 24 novembre 1984
Testo massima n. 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1977, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 435, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che all’appellante sia data comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione e che da tale comunicazione decorra il termine per la notifica all’appellato, la cancelleria ha l’obbligo di comunicare all’appellante, che ha depositato il ricorso d’appello, il decreto presidenziale predetto, con la conseguenza che, in difetto di tale comunicazione, non è ipotizzabile l’inammissibilità dell’appello per la mancata comparizione, all’udienza di discussione, dell’appellato che non abbia ricevuto tempestiva notificazione del ricorso e del decreto.
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