Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8588 del 23 giugno 2000

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8588 del 23 giugno 2000

Testo massima n. 1

Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la sostituzione, anteriormente all’inizio dell’udienza di discussione, del giudice relatore designato nel decreto del presidente del tribunale, emesso ai sensi dell’art. 435 c.p.c., non viola il principio di immodificabilità del collegio giudicante, operando tale principio solo dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; né è configurabile la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per il fatto che detta sostituzione sia stata disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 174, secondo comma, c.p.c., atteso che tale inosservanza costituisce una mera irregolarità di carattere regolamentare ed interno, inidonea ad incidere sulla legittimità della costituzione del giudice.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze