14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4531 del 27 marzo 2003
Testo massima n. 1
In tema di assemblee condominiali, è valida la delibera adottata con votazione svoltasi in maniera anche irregolare o atipica qualora risultino essere stati comunque osservati i quorum richiesti per la costituzione dell’assemblea e per il tipo di deliberazione approvata. [ Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto legittima l’approvazione del bilancio consuntivo complessivo da parte delle assemblee di due distinti condomini, anziché dell’assemblea dell’unico condominio tra di essi costituendo, poiché in base alla somma del valore dei millesimi, risultavano essere stati rispettati i due quorum nel caso richiesti ].
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Testo massima n. 2
In tema di condominio di edifici, la nullità della delibera assembleare per omessa comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando il condomino nei cui confronti la comunicazione è stata omessa è presente in assemblea si presume che ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l’eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata.
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