Cass. pen. n. 32249 del 19 aprile 2024

Testo massima n. 1


FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Norma penale di favore - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Applicabilità ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In applicazione del principio del "favor rei", può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. (Fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586-bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 41046 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 586 bis CORTE COST.
Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 7 com. 1 lett. N CORTE COST.
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 85 CORTE COST.
Costituzione art. 136
Costituzione art. 25 com. 2
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.